Pour le calcul de la correction linéaire selon le module complémentaire 6 et du bilan import-export selon le module complémentaire 7 du guide Suisse-Bilan, version 1.8204, le canton peut fixer lui-même la période de référence pour les années 2015 et 2016. Pour les poulets de chair, la période de référence correspond à l’année civile.
203 Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
204 Les modules complémentaires 6 et 7 du Suisse-Bilan sont téléchargeables sous www.blw.admin.ch > Instruments > Paiements directs > Prestations écologiques requises > Bilan de fumure équilibré et analyses du sol > Instruction concernant la prise en compte des aliments appauvris en éléments nutritifs dans le cadre de Suisse-Bilan, édition 1.8 (modules complémentaire 6 et 7) juillet 2015
1 Per il calcolo della correzione lineare secondo il modulo complementare 6 e del bilancio import/export secondo il modulo complementare 7 del metodo «Suisse-Bilanz» di cui all’allegato 1 numero 2.1.1, il Cantone può stabilire da solo il periodo di riferimento per il 2017 e il 2018. Per i polli da ingrasso il periodo di calcolo è l’anno civile.
2 Se si constatano lacune di cui all’allegato 8 numero 2.9.10 lettera k, i contributi per il 2017 non sono ridotti se si tratta di animali della specie bovina di età compresa tra i quattro mesi e i 160 giorni.
3 Fino all’anno di contribuzione 2019 compreso, i Cantoni possono registrare le superfici e la loro utilizzazione, nonché gli altri elementi necessari per il calcolo dei pagamenti diretti relativi a ogni azienda utilizzando un metodo diverso da quello previsto all’articolo 113 a condizione che esso sia approvato dall’UFAG. Entro il 31 dicembre 2016 presentano all’UFAG, per approvazione, il metodo che hanno scelto e la scadenza per l’applicazione dei modelli di geodati secondo l’ordinanza del 21 maggio 2008200 sulla geoinformazione.
4 La pulizia di irroratrici di pieno campo e atomizzatori con un sistema automatico di pulizia interna di cui all’allegato 1 numero 6.1.2 non è necessaria fino alla scadenza del versamento del contributo per l’efficienza delle risorse di cui all’articolo 82a.
5 Negli anni 2018 e 2019 il gestore oppure l’azienda d’estivazione o con pascoli comunitari può notificare al servizio designato dal Cantone competente, per scritto o elettronicamente, entro il 1° maggio, rispettivamente entro il 15 novembre, se l’effettivo determinante di animali della specie equina realmente detenuto nell’azienda diverge dall’effettivo rilevato secondo l’articolo 36 capoversi 2 lettera a e 3. Il servizio designato dal Cantone competente corregge l’effettivo conformemente alla notifica o mette a disposizione una possibilità di correzione elettronica.
199 Introdotto dal n. I dell’O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017, il cpv. 5 entra in vigore il 1° gen. 2018 (RU 2016 3291).
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