197 Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2014 (RO 2014 3909). Abrogé par le ch. I de l’O du 20 mai 2015, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2015 1743).
1 Per il versamento dell’acconto il Cantone può richiedere all’UFAG un anticipo dell’importo seguente:
2 Il Cantone calcola i contributi, eccetto i contributi nella regione d’estivazione e il contributo di transizione, entro il 10 ottobre. Richiede il rispettivo importo totale all’UFAG entro il 15 ottobre indicando i singoli tipi di contributi. Ulteriori rielaborazioni sono possibili fino al 20 novembre.
3 Il Cantone calcola i contributi nella regione d’estivazione e il contributo di transizione nonché i contributi risultanti da ulteriori rielaborazioni di cui al capoverso 2 entro il 20 novembre. Richiede il rispettivo importo totale all’UFAG entro il 25 novembre indicando i singoli tipi di contributi.
4 Fornisce all’UFAG entro il 31 dicembre i dati elettronici concernenti i versamenti di tutti i tipi di pagamenti diretti. I dati devono corrispondere agli importi di cui al capoverso 3.
5 L’UFAG controlla le distinte di pagamento del Cantone e gli versa l’importo totale.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.