1 Les cantons réduisent ou refusent les paiements directs conformément à l’annexe 8.
2 ...189
188 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).
189 Abrogé par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
1 Se le condizioni inerenti alla PER e ai tipi di pagamenti diretti di cui all’articolo 2 lettera a numero 6 e lettere c-f non sono adempiute per cause di forza maggiore, il Cantone può rinunciare alla riduzione o al diniego dei contributi.
2 Sono considerate cause di forza maggiore in particolare:
3 Il gestore deve notificare per scritto all’autorità cantonale competente i casi di forza maggiore, allegando le corrispondenti prove, entro dieci giorni da quando ne viene a conoscenza.
4 I Cantoni disciplinano la procedura.
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