Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 6 della legge federale del 24 marzo 20001 sul trattamento
di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri;
visto l’articolo 57h capoverso 3 della legge del 21 marzo 19972 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.