Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 83 Assurance sociale
Diritto nazionale 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 83 Assicurazione sociale

832.311.141

Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst)

832.311.141

Ordinanza del 18 giugno 2021 sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (Ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr)

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Art. 38 Éclairage

Les postes de travail et les voies de circulation doivent avoir un éclairage suffisant.

Art. 39 Pericoli naturali

1 Nelle zone esposte a pericoli naturali come valanghe, piene, colate detritiche, frane o cadute di pietre, i lavori possono essere eseguiti soltanto se:

a.
è assicurata una sorveglianza adatta;
b.
i servizi di soccorso possono essere allertati; e
c.
il trasporto della vittima di un infortunio tra il posto di lavoro e il medico o l’ospedale più vicino è garantito.

2 Il piano di sicurezza e di protezione della salute di cui all’articolo 4 deve tener conto delle prescrizioni delle autorità federali e cantonali in relazione ai pericoli naturali nella zona interessata.

3 In caso di pericolo accresciuto, nessun lavoratore deve trovarsi nella zona di pericolo.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.