Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 56 capoversi 3 e 4, 59 capoverso 2 e 97 capoverso 1 della legge
federale del 25 giugno 19821 sulla previdenza professionale per la vecchiaia,
i superstiti e l’invalidità (LPP),
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.