(art. 53k lett. c ed e LPP)
1 Gli articoli 699, 700, 702, 702a e 703 del Codice delle obbligazioni2 si applicano per analogia alla convocazione e allo svolgimento dell’assemblea degli investitori.
2 Il diritto di voto degli investitori si determina in base alla loro quota di partecipazione al patrimonio d’investimento.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.