Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 19 della legge federale del 6 ottobre 20061 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC);
visto l’articolo 12 della legge federale del 19 giugno 20202 sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (LPTD),
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