1 Lo sportello unico assume i compiti degli uffici AI previsti agli articoli 57 capoverso 1 lettere a–e LAI3 e 41 capoverso 1 lettere a, b ed e–g OAI nell’ambito del rilevamento tempestivo e dell’integrazione.
2 Lo sportello unico non è autorizzato a emanare decisioni negli ambiti di competenza attribuitigli.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.