Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 83 Assurance sociale
Diritto nazionale 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 83 Assicurazione sociale

831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)

831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 74bis

312 Abrogé par le ch. I de l’O du 15 juin 1992, avec effet au 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).

Art. 74ter Assegnazione delle prestazioni senza decisione

Se le condizioni per l’assegnazione di una prestazione sono manifestamente adempiute e tutte le richieste dell’assicurato sono accolte, le seguenti prestazioni possono essere accordate o protratte senza la notificazione di un preavviso o di una decisione (art. 58 LAI):316

a.
provvedimenti sanitari;
abis.317
i provvedimenti di reinserimento per preparare all’integrazione professionale;
b.
provvedimenti d’ordine professionale;
c.318
...
d.
mezzi ausiliari;
e.
rimborso delle spese di viaggio;
f.
rendite e assegni per grandi invalidi in seguito a una revisione effettuata d’ufficio, a condizione che non sia stata constatata alcuna modificazione della situazione atta a influenzare il diritto alle prestazioni;
g.319
prestazione transitoria.

315 Introdotto dal n. I dell’O del 21 gen. 1987 (RU 1987 456). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 giu. 1992, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 1251).

316 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706).

317 Introdotta dal n. I dell’O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).

318 Abrogata dal n. I 17 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

319 Introdotta dal n. I dell’O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5679).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.