296 Abrogé par le ch. I de l’O du 15 juin 1992, avec effet au 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).
1 Le perizie che interessano tre o più discipline mediche sono eseguite da un centro peritale con cui l’UFAS ha concluso una convenzione.
1bis Le perizie che interessano due discipline mediche devono essere eseguite da un centro peritale o da una coppia di periti con cui l’UFAS ha concluso una convenzione.302
2 I mandati sono attribuiti con metodo aleatorio.
300 Introdotto dal n. II 1 dell’O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° mar. 2012 (RU 2011 5679).
301 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706).
302 Introdotto dal n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706).
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