1 La dénomination spécifique est «Denrée(s) alimentaire(s) destinée(s) à des fins médicales spéciales».
2 En plus des informations visées à l’art. 4, les indications suivantes doivent obligatoirement figurer sur l’étiquette:
3 Par ailleurs, les informations suivantes peuvent être présentées:
4 Les mentions visées aux al. 2, let. a et b, et 3, let. a et b, doivent être précédées par l’expression «Remarque importante» ou toute formule équivalente.
1 Oltre a quelle di cui alla sezione 11 OID15, nella dichiarazione del valore nutritivo devono figurare le seguenti indicazioni:
2 In deroga all’articolo 23 capoverso 3 OID, le indicazioni contenute nella dichiarazione obbligatoria del valore nutritivo non devono essere ripetute nell’etichetta.
3 In deroga all’articolo 27 capoverso 3 OID, il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive non devono essere espressi in percentuale delle quantità di riferimento.
4 L’indicazione del tenore di sodio deve figurare insieme agli altri sali minerali e può essere ripetuta accanto all’indicazione del tenore di sale come segue: Sale: X g (di cui sodio: Y mg).
5 Sugli alimenti a fini medici speciali non devono essere fornite indicazioni nutrizionali e sulla salute.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.