1 Une mention des OGM est requise pour:
2 Le DFI règle les modalités d
3 Il peut prévoir des dérogations aux obligations d
4 Les denrées alimentaires d’origine animale peuvent porter la mention «sans OGM» lorsqu
5 Une mention claire et bien lisible du type: «Aucune plante fourragère génétiquement modifiée ou produit dérivé n
44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2229).
1 Occorre indicare che si tratta di OGM nel caso di:
2 Il DFI disciplina il tipo e la modalità della caratterizzazione.
3 Esso può prevedere deroghe agli obblighi di caratterizzazione di cui al capoverso 1.
4 Le derrate alimentari di origine animale possono essere contrassegnate con l
5 Nello stesso campo visivo dell’indicazione di cui al capoverso 4, deve essere apposta in maniera chiara e facilmente leggibile l’indicazione «Per l’alimentazione degli animali non sono state utilizzate piante geneticamente modificate o prodotti da esse derivati».
44 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2229).
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