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4 S’agissant des denrées alimentaires qui satisfont aux exigences ci-dessous, les conditions d
5 Une denrée alimentaire est considérée comme épurée au sens de l’al. 4, let. c, lorsqu’aucun résidu d’ADN provenant du micro-organisme génétiquement modifié n’y est détecté.
6 Le DFI peut décider quelles denrées alimentaires au sens de l’al. 4, approuvées par une autorité étrangère selon une procédure comparable à celle visée à l’art. 17, peuvent être mises sur le marché sans autorisation de l’OSAV.
7 Pour le reste, la procédure d’autorisation est régie par le DFI.
37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2229).
1 L’immissione sul mercato di derrate alimentari che sono OGM, che li contengono o che ne sono state ricavate (prodotti OGM) e sono destinate a essere consegnate ai consumatori necessita dell’autorizzazione dell’USAV.
2 L’autorizzazione è rilasciata se i prodotti di cui al capoverso 1:
3 In caso di derrate alimentari che sono OGM o che li contengono, lʼUSAV trasmette la domanda di autorizzazione all
4 In caso di derrate alimentari che soddisfano le condizioni esposte qui di seguito, si applicano le condizioni e la procedura di autorizzazione di cui agli articoli 17 e 19:
5 Una derrata alimentare è considerata depurata ai sensi del capoverso 4 lettera c quando in essa non possono essere rilevati residui di DNA del microorganismo geneticamente modificato.
6 Il DFI può stabilire quali derrate alimentari di cui al capoverso 4, se autorizzate da un’autorità estera con una procedura comparabile a quella dell’articolo 17, possono essere immesse sul mercato senza autorizzazione dell’USAV.
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37 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2229).
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