1 Les titulaires de l’autorisation visée à l’art. 8, al. 1, let. a, de la loi qui pratiquent déjà la procréation médicalement assistée au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 21 juin 2017 et qui entendent continuer à le faire doivent, dans un délai de trois ans, soumettre une demande à l’autorité de surveillance et prouver que les conditions prévues à l’art. 4, al. 1, sont remplies. Ils peuvent poursuivre leur activité jusqu’à ce que l’autorité de surveillance rende la décision ayant force de loi.
2 Les titulaires de l
37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2017, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3651).
1 I titolari di un’autorizzazione di cui all’articolo 8 capoverso 1 lettera a della legge, i quali al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2017 applicavano già metodi di procreazione e intendono continuare a esercitare tale attività, devono presentare all’autorità di vigilanza, entro tre anni, una richiesta in tal senso in cui dimostrano che i requisiti di cui all’articolo 4 capoverso 1 sono soddisfatti. Possono continuare a esercitare la loro attività fino a quando la decisione dell’autorità competente non sarà cresciuta in giudicato.
2 I titolari di un’autorizzazione di cui all’articolo 8 capoverso 1 lettera a della legge, i quali al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2017 applicavano già metodi di procreazione implicanti esami del patrimonio genetico di gameti e intendono continuare a esercitare tale attività, devono presentare all’autorità di vigilanza, entro tre anni, una richiesta in tal senso in cui dimostrano che i requisiti di cui all’articolo 9 capoverso 3 della legge e agli articoli 4 capoverso 1 e 6 capoverso 2 sono soddisfatti. Possono continuare a esercitare la loro attività fino a quando la decisione dell’autorità competente non sarà cresciuta in giudicato.
37 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 giu. 2017, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 3651).
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