1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
3 L’articolo 16 capoverso 1 entra in vigore il 1° gennaio 2001.
Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 199813
Il numero 14 dell’allegato entra in vigore il 1° gennaio 2001
13 DCF del 12 nov. 1997.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.