Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 78 Postes et télécommunications
Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 78 Poste e telecomunicazioni

784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)

784.101.1 Ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST)

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Art. 37 Obligation de siège ou d’établissement

Les fournisseurs de services à valeur ajoutée doivent avoir un siège ou un établissement en Suisse.

72 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).

Art. 36 Identificazione dei servizi a valore aggiunto

1 Agli utenti va data la possibilità di riconoscere in modo chiaro i servizi a valore aggiunto.

2 I servizi a valore aggiunto offerti mediante elementi d’indirizzo del piano di numerazione E.164 possono essere forniti solo con i numeri di chiamata attribuiti individualmente ai sensi degli articoli 24b–24i ORAT70 e con i numeri brevi ai sensi degli articoli 29–32 e 54 ORAT.71

3 I servizi a valore aggiunto offerti mediante SMS o MMS possono essere forniti solo con i numeri brevi di cui agli articoli 15a – 15f ORAT.

3bis I titolari dei numeri di cui ai capoversi 2 e 3 sono considerati fornitori di servizi a valore aggiunto anche quando non sono essi stessi ad offrirli.72

4 I servizi a valore aggiunto che non sono forniti né mediante elementi d’indirizzo del piano di numerazione E.164, né mediante SMS o MMS, vanno designati chiaramente ed esplicitamente come tali.

5 I servizi a valore aggiunto a carattere erotico o pornografico devono essere compresi in una categoria separata, chiaramente identificabile dal cliente.

70 RS 784.104

71 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).

72 Introdotto dal n. I dell’O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4161).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.