Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e
delle comunicazioni2 (DATEC),
visti gli articoli 57 capoversi 1 e 2 e 58 capoverso 2 della legge federale del
21 dicembre 19483 sulla navigazione aerea (LNA);
visti gli articoli 13, 21 e 138a capoversi 1 e 2 dell’ordinanza del 14 novembre 19734 sulla navigazione aerea,5
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