Il Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie (DATEC),
visto l’articolo 57 capoversi 1 e 2 della legge federale del 21 dicembre 19481
sulla navigazione aerea,2
ordina:
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 16 gen. 2013, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 305).
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