1 Si, pour un véhicule neuf, les documents visés à l’art. 30, al. 1, font défaut, la preuve du respect des prescriptions sur la construction et l’équipement est apportée comme suit:
2 Le contrôle de fonctionnement se limite aux dispositifs les plus importants tels que la direction, les freins et l’éclairage, ainsi qu’aux dispositifs d’attelage des véhicules tracteurs et des remorques.
3 Il appartient au requérant d’apporter la preuve de l’équivalence visée à l’al. 1, let. b, ch. 2.
1 Se un veicolo nuovo è sprovvisto dei documenti di cui all’articolo 30 capoverso 1 la prova di conformità alle prescrizioni concernenti la costruzione e l’equipaggiamento è fornita come segue:
a. in presenza di un certificato di conformità UE in formato cartaceo, per le automobili e gli autoveicoli adibiti ad abitazione con un peso totale fino a 3,50 t viene effettuato un esame di identificazione, per gli altri veicoli un controllo di funzionamento;
b. in assenza di un certificato di conformità UE in formato cartaceo, viene effettuato un controllo di funzionamento nel caso in cui:
2 Il controllo di funzionamento si limita ai dispositivi più importanti, quali sterzo, freni e illuminazione, e ai dispositivi di agganciamento di veicoli trattori e rimorchi.
3 La prova dell’equivalenza di cui al capoverso 1 lettera b numero 2 deve essere fornita dal richiedente.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.