L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 84 della Costituzione federale1;
in esecuzione dell’accordo del 21 giugno 19992 fra la Confederazione Svizzera e
la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;
visto il messaggio del Consiglio federale dell’8 giugno 20073,
decreta:
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.