Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 73 Énergie
Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 73 Energia

730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)

730.03 Ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn)

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Art. 95 Procédure auprès de l’OFEN et recours à la Commission de l’électricité

1 L’OFEN peut, dans la décision où il fixe la prime de marché, se réserver la possibilité d’une correction ultérieure.

2 Si les moyens ne suffisent globalement pas pour une année (art. 36, al. 2, OEne66), l’OFEN réduit proportionnellement la prime de marché de chaque bénéficiaire.

3 Il verse les primes de marché si possible au cours de l’année de la demande, le cas échéant avec une retenue provisoire partielle des moyens alloués.

4 Il peut faire appel au soutien de la Commission de l’électricité (ElCom) aux fins d’exécution. Sur demande de l’OFEN, l’ElCom effectue des recoupements relatifs aux ventes réalisées dans l’approvisionnement de base en comparant les données fournies par l’OFEN avec ses propres données.

Art. 94 Domanda

1 Gli aventi diritto al premio di mercato presentano la propria domanda all’UFE entro il 31 maggio dell’anno che segue quello per il quale chiedono il premio di mercato.

2 La domanda deve comprendere tutta l’elettricità nel portafoglio per cui si chiede il premio di mercato e indicare almeno:

a.
quanta elettricità proviene da quali impianti e a quale quota di produzione di un impianto corrisponde;
b.
i profili percorsi all’ora per ogni impianto;
c.
i costi computabili per impianto basati su un conto d’esercizio per l’anno idrologico o civile;
d.
la prassi di ammortamento degli ultimi cinque anni;
e.
nel caso di un impianto singolo inserito nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità: la quota di produzione all’unione degli impianti e la rimunerazione per l’immissione in rete di elettricità;
f.
indicazioni relative alle misure tese a migliorare la situazione dei costi.

3 Nei casi con servizio universale, occorre inoltre indicare almeno:

a.
il potenziale di servizio universale;
b.
la deduzione applicata per il servizio universale;
c.
la quantità soggetta secondo l’articolo 91 capoverso 2 a riduzione nell’ambito della controdeduzione;
d.
la vendita effettiva a titolo di servizio universale per impianto idroelettrico di grandi dimensioni;
e.
il prezzo medio per tale vendita.

4 I gestori di impianti, i proprietari e le unità d’impresa connesse sostengono i richiedenti con le informazioni e i documenti necessari. L’UFE può, all’occorrenza, fare riferimento direttamente a loro per ottenere informazioni e documenti.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.