Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 73 Énergie
Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 73 Energia

730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)

730.03 Ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn)

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Art. 87u Rapport final de prospection ou de mise en valeur

Un rapport final doit être remis à l’OFEN à l’issue d’une prospection ou d’une mise en valeur. Son contenu est défini dans le contrat visé à l’art. 87t, al. 1.

Art. 87t Contratto e garanzia di principio

1 Se sono soddisfatti i requisiti per il diritto secondo l’allegato 2.5 per un contributo d’investimento per una prospezione o uno sfruttamento e sono disponibili sufficienti risorse per la presa in considerazione della domanda, la Confederazione conclude con il richiedente un contratto di diritto amministrativo.

2 Se sono soddisfatti i requisiti per il diritto secondo l’allegato 2.6 per la costruzione di un impianto geotermico e sono disponibili sufficienti risorse per la presa in considerazione della domanda, l’UFE accorda il contributo d’investimento con garanzia di principio e determina quanto segue:

a.
l’ammontare del contributo d’investimento in per cento dei costi d’investimento computabili;
b.
l’importo massimo che il contributo d’investimento non deve eccedere;
c.
entro quando al più tardi occorre avviare i lavori;
d.
il piano di pagamento secondo l’articolo 87z;
e.
il termine entro il quale l’impianto deve essere messo in esercizio;
f.
i parametri dei dati rilevanti ai fini della produzione oggetto della notifica di cui all’articolo 87w lettera d.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.