I Cantoni possono prescrivere nelle loro disposizioni esecutive che le espropriazioni devono essere eseguite secondo la legge federale del 20 giugno 193039 sull’espropriazione. In questo caso, è loro conferito il diritto d’espropriazione secondo l’articolo 3 capoverso 2 della legge suddetta.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.