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2 Le paiement a les mêmes effets dans les cas où l’indemnité a été fixée par un accord après l’ouverture de la procédure d’expropriation.
99 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
1 Per effetto del pagamento dell’indennità, l’espropriante acquista la proprietà del fondo espropriato o il diritto che l’espropriazione costituisce sul fondo in suo favore. In mancanza d’intesa contraria delle parti o di rinunzia alla cancellazione da parte dell’espropriante, i diritti reali limitati, diritti personali annotati nel registro fondiario e altri diritti obbligatori che gravano il fondo espropriato si estinguono anche se, nonostante l’avvenuta diffida, essi non sono stati notificati e stimati dalla commissione di stima.105
2 Il pagamento produce i medesimi effetti nel caso in cui la indennità sia stata fissata dopo l’apertura della procedura d’espropriazione mediante un accordo fra le parti.
105 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).
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