L’Amministrazione federale delle contribuzioni,
visto l’articolo 102 capoverso 2 della legge federale del 14 dicembre 19902
sull’imposta federale diretta (LIFD);
vista l’ordinanza del 24 agosto 19923 concernente la deduzione dei costi di
immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta,
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.