1. L’autorità doganale competente o l’ufficio doganale che, in occasione di uno
degli esami o di una delle revisioni indicati negli articoli 5, 6 e 8, costata che il battello non è più conforme alle disposizioni dell’allegato 2, impartisce al proprietario o al conduttore un termine per conformarvisi e ne fa menzione sul libretto di chiusura doganale. Durante questo termine, il battello non può effettuare trasporti sotto chiusura doganale.
2. Se, nel termine stabilito, l’ingiunzione non è adempiuta, il certificato e il libretto di chiusura doganale sono ritirati e trasmessi all’autorità che li ha rilasciati, indicando i motivi del ritiro.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.