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2 L’autorité compétente ne transmet pas
92 Introduit par l’annexe ch. 2 de la L du 28 sept. 2012 sur l’assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
1 L’autorità competente notifica alla persona interessata dalla domanda una decisione finale in cui motiva l’assistenza amministrativa e determina l’entità delle informazioni, della documentazione, degli oggetti o dei valori patrimoniali da trasmettere.
2 Le informazioni, la documentazione, gli oggetti o i valori patrimoniali presumibilmente irrilevanti non possono essere trasmessi. L’autorità competente li rimuove o li rende irriconoscibili.
97 Introdotto dal n. 2 dell’all. alla L del 28 set. 2012 sull’assistenza amministrativa fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587).
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