Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 62 capoverso 3 e 150 capoverso 1 della legge militare
del 3 febbraio 19951,
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.