1 L’Office fédéral de topographie notifie aux cantons concernés toute modification apportée au tracé de la frontière nationale.
1 L’Ufficio federale di topografia comunica ai Cantoni interessati le modifiche del tracciato del confine nazionale.
2 Il servizio cantonale competente per la vigilanza sulla misurazione ufficiale informa l’Ufficio federale di topografia dei danni constatati ai segni di demarcazione del confine nazionale o dei pericoli a cui sono esposti.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.