1 Il Consiglio federale fissa la data dell’entrata in vigore della presente legge.
2 A contare da questa data, è abrogato il decreto federale del 18 marzo 19376 concernente le zone fortificate.
3 Il Consiglio federale è incaricato di eseguire la presente legge.
Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 19517
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.