1 La demande d’autorisation doit être déposée au moyen du formulaire établi par l’OSAV conformément à l’art. 209a, al. 2.106
2 Elle doit être adressée à l’autorité du canton où il est prévu de détenir les animaux.
106 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
1 Per la domanda è necessario utilizzare il modello di formulario dell’USAV di cui all
2 La domanda di autorizzazione deve essere presentata all’autorità del Cantone in cui è prevista la detenzione di animali.
3 Per i circhi e le esposizioni itineranti è competente il Cantone in cui si trovano la sede invernale o gli impianti stabili per gli animali. Se essi sono situati all’estero, l’autorizzazione è rilasciata dal Cantone in cui il circo o l’esposizione itinerante soggiorna per la prima volta, se necessario tenendo conto del permesso d’importazione dell’USAV.
108 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
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