1
2 Ils veillent notamment à ce que:
3 Les dispositions des al. 1 et 2 sont aussi applicables aux zones-tampon dans la mesure où le but visé par la protection l’exige.
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er déc. 2003 (RO 2003 4131).
1 I Cantoni, dopo aver sentito i proprietari fondiari e i gestori, adottano i provvedimenti di protezione e di manutenzione necessari per la conservazione degli oggetti. Nell’elaborazione di detti provvedimenti va attribuita particolare importanza alla salvaguardia ed alla promozione di un’utilizzazione agricola e forestale adeguata e sostenibile.9
2 In particolare essi vigilano affinché:
3 Le disposizioni dei capoversi 1 e 2 sono applicabili anche alle zone cuscinetto, sempre che lo scopo perseguito dalla protezione lo esiga.
9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 ott. 2003, in vigore del 1° dic. 2003 (RU 2003 4131).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.