Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 5 capoverso 1, 6 capoverso 4, 10 capoverso 3quinquies,
14a capoverso 1, 16 capoverso 2 e 25 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 19922 sulla statistica federale (LStat);
visti gli articoli 14 capoverso 1 e 15 capoverso 2 della legge del 23 giugno 20063 sull’armonizzazione dei registri (LArRa),4
ordina:
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.