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1 Il Consiglio federale propone all’Assemblea federale il limite di spesa per la copertura del fabbisogno finanziario del settore dei PF per l’esercizio e gli investimenti.
2 L’Assemblea federale stabilisce di volta in volta il limite di spesa per un periodo di quattro anni.
3 Il contributo finanziario è indipendente dall’importo e dallo scopo dei mezzi di terzi acquisiti dai PF o dagli istituti di ricerca.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.