1 La SEFRI classifica i titoli della formazione professionale in analogia con la procedura prevista dalla legislazione sulla formazione professionale per l’emanazione delle disposizioni riguardanti i contenuti della formazione e l’oggetto della procedura di qualificazione. Le organizzazioni del mondo del lavoro propongono alla SEFRI il livello in cui classificare i titoli della formazione professionale di base e superiore.
2 Una volta inclusa nell’elenco di cui all’articolo 8, la classificazione del titolo diventa giuridicamente vincolante.
3 La classificazione in un dato livello è inoltre riportata nei documenti seguenti:
- a.
- per un titolo della formazione professionale di base, nel piano di formazione (art. 19 LFPr, art. 12 OFPr5);
- b.
- per un titolo con attestato professionale federale o con diploma federale, nel regolamento d’esame approvato dalla SEFRI (art. 28 cpv. 2 e 3 LFPr, art. 26 OFPr);
- c.
- per un titolo rilasciato da una scuola specializzata superiore, nel programma quadro conforme alle disposizioni emanate dal DEFR in virtù degli articoli 29 capoverso 3 e 46 capoverso 2 LFPr in combinato disposto con l’articolo 41 OFPr;
- d.
- per un titolo di responsabile della formazione professionale, nei programmi quadro d’insegnamento (art. 49 OFPr).