1 Chiunque abbia conseguito un titolo federale o un titolo riconosciuto a livello federale di responsabile della formazione professionale prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza può chiedere alla SEFRI il rilascio del supplemento al diploma corrispondente.
2 Per il rilascio del supplemento al diploma è necessario che il richiedente possieda un titolo federale o un titolo riconosciuto a livello federale e che:
- a.
- i documenti di riferimento non abbiano subito variazioni rilevanti dopo il conseguimento del titolo; oppure
- b.
- se i documenti di riferimento hanno subito variazioni rilevanti dopo il conseguimento del titolo, che il detentore del titolo possa attestare almeno cinque anni di esperienza professionale nel settore di pertinenza.
3 La SEFRI decide in merito al rilascio del supplemento al diploma.