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412.101.222.13

Ordonnance du SEFRI du 5 janvier 2021 sur la formation professionnelle initiale d’agente/agent de transports publics avec certificat fédéral de capacité (CFC)

412.101.222.13

Ordinanza della SEFRI dal 5 gennaio 2021 sulla formazione professionale di base Agente dei trasporti pubblici con attestato federale di capacità (AFC)

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Art. 25 Abrogation d’un autre acte

L’ordonnance du SEFRI du 10 septembre 2014 sur la formation professionnelle initiale d’agent de transports publics avec certificat fédéral de capacité (CFC)7 est abrogée.

7 [RO 2014 3627; 2017 7331 ch. I 159, ch. II 150 et ch. III 30]

Art. 26 Disposizioni transitorie e prima applicazione di singole disposizioni

1 Le persone che hanno iniziato la formazione di agente dei trasporti pubblici prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2026.

2 I candidati che ripetono la procedura di qualificazione con esame finale per agente dei trasporti pubblici entro il 31 dicembre 2026 sono valutati in base al diritto anteriore. I candidati che presentano un’apposita richiesta scritta sono valutati in base al nuovo diritto.

3 Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 16−22) si applicano dal 1° gennaio 2025.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.