1 La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit l’attestation fédérale de formation professionnelle (AFP).
2 L’AFP autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé d’«employée d’exploitation AFP» / «employé d’exploitation AFP».
3 Si l’AFP a été obtenue selon la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne:
1 Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue il certificato federale di formazione pratica (CFP).
2 L’attestato federale di capacità conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «Addetta operatrice di edifici e infrastrutture AFC» / «Addetto operatore di edifici e infrastrutture AFC».
3 Se l’attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.