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412.101.221.94 Ordonnance du SEFRI du 20 décembre 2022 sur la formation professionnelle initiale d’électricienne de réseau / électricien de réseau avec certificat fédéral de capacité (CFC)

412.101.221.94 Ordinanza della SEFRI del 20 dicembre 2022 sulla formazione professionale di base Elettricista per reti di distribuzione con attestato federale di capacità (AFC)

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Art. 22

1 La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit le certificat fédéral de capacité.

2 Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé d’«électricienne de réseau CFC» / «électricien de réseau CFC».

3 Si le CFC a été obtenu selon la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne:

a.
la note globale;
b.
les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous réserve de l’art. 21, al. 1, la note d’expérience.

Art. 23 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione degli elettricisti per reti di distribuzione AFC

1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione degli elettricisti per reti di distribuzione AFC è composta:

a.
da due a cinque rappresentanti dell’Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES);
b.
da uno a due rappresentanti dell’Associazione imprese di costruzione Linee aeree e Cavi (AILC);
c.
da uno a due rappresentanti della Schweizer Netzinfrastrukturverband für Kommunikation, Energie, Transport und ICT (SNiv);
d.
da uno a due rappresentanti dell’Unione dei trasporti pubblici (UTP);
e.
da uno a due rappresentanti dei docenti di materie professionali;
f.
da almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.

2 Per la composizione della Commissione vale inoltre quanto segue:

a.
si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi;

b. le regioni linguistiche sono equamente rappresentate;

c.
sono rappresentati tutti gli orientamenti.

3 La Commissione si autocostituisce.

4 Essa svolge in particolare i seguenti compiti:

a.
verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
b.
se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede alla competente organizzazione del mondo del lavoro di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica;
c.
se osserva sviluppi che richiedono un adeguamento del piano di formazione, presenta alla competente organizzazione del mondo del lavoro una proposta di adeguamento del piano di formazione;
d.
esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.