1 La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC).
2 Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé d’«assistante socio-éducative CFC» / «assistant socio-éducatif CFC».
3 Si le CFC a été obtenu selon la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne:
1 Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue l’attestato federale di capacità (AFC).
2 L’attestato federale di capacità conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «operatrice socioassistenziale AFC»/«operatore socioassistenziale AFC».
3 Se l’attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.