L’Assemblea federale della Confederazione svizzera,
visti gli articoli 60 capoverso 1, 121 capoverso 1 e 123 capoverso 1
della Costituzione federale1;
visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale
del 6 novembre 20082;
visto il parere del Consiglio federale del 26 novembre 20083,
decreta:
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.