1 Conformément à l’art. 61, al. 2, CC161, est tenue de s’inscrire au registre du commerce toute association qui:
2 Les associations visées à l’al. 1, let. c, sont exemptées de l’obligation de s’inscrire au registre du commerce lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1 Secondo l’articolo 61 capoverso 2 CC165 l’iscrizione nel registro di commercio è obbligatoria se l’associazione:
a. per conseguire il suo fine esercita uno stabilimento d’indole commerciale;
b. sottostà all’obbligo di revisione; o
c. raccoglie o distribuisce prevalentemente fondi all’estero, direttamente o indirettamente, per scopi caritatevoli, religiosi, culturali, educativi o socali, e se non soddisfa le condizioni di esenzione di cui al capoverso 2.
2 Le associazioni di cui al capoverso 1 lettera c sono esonerate dall’obbligo di iscrizione se:
a. negli ultimi due esercizi né i fondi annuali raccolti né i fondi annuali distribuiti hanno superato l’importo di 100 000 franchi;
b. i fondi sono distribuiti da un intermediario finanziario ai sensi della legge del 10 ottobre 1997166 sul riciclaggio di denaro; e
c. almeno una persona autorizzata a rappresentare l’associazione è domiciliata in Svizzera.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.