Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

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disp16/Art. 17 II. Modification de certaines prescriptions

918

918 Les mod. peuvent être consultées au RO 53 185.

disp16/Art. 19 M. Attuazioni della presente legge

1 La presente legge sarà attuata il 1° luglio 1937.

2 È fatta eccezione per il capo sulla comunione degli obbligazionisti (art. 1157 a 1182); il Consiglio federale stabilirà il giorno della sua attuazione912.

3 Il Consiglio federale è incaricato d’eseguire la presente legge.

912 Questo capo è stato messo in vigore nel testo del 1° apr. 1949. Per il testo originario vedi RU 53 189.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.