Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

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Art. 973b II. Certificat global

1 Le débiteur peut émettre des certificats globaux ou remplacer par un certificat global les papiers-valeurs fongibles conservés par un même dépositaire, pour autant que les conditions de l’émission ou ses statuts le prévoient ou que les déposants aient donné leur consentement.

2 Le certificat global est un papier-valeur de même espèce que les papiers-valeurs qu’il remplace. Il appartient en copropriété aux propriétaires des titres qu’il remplace à proportion de leurs quote-parts respectives. L’art. 973a, al. 2, est applicable par analogie aux droits des copropriétaires.

816 Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2008 sur les titres intermédiés, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 3577; FF 2006 8817).

Art. 973d I. Costituzione

1 Un diritto valore registrato è un diritto che per accordo delle parti:

1.
è iscritto in un registro di diritti valori ai sensi del capoverso 2; e
2.
può essere esercitato e trasferito soltanto per il tramite di detto registro.

2 Il registro di diritti valori soddisfa i seguenti requisiti:

1.
mediante procedure tecniche conferisce ai creditori, ma non al debitore, la facoltà di disporre dei loro diritti;
2.
la sua integrità è garantita mediante misure tecniche e organizzative adeguate, quali la gestione comune da parte di persone indipendenti tra loro, che lo proteggono da modifiche illecite;
3.
il contenuto dei diritti, le modalità operative del registro e l’accordo sulla registrazione figurano nel registro o nei dati aggiuntivi a esso correlati;
4.
i creditori possono consultare le informazioni e le iscrizioni che li riguardano nonché verificare l’integrità del contenuto del registro che li riguarda senza l’intervento di terzi.

3 Il debitore garantisce che il registro di diritti valori sia organizzato in conformità con lo scopo di quest’ultimo. Garantisce in particolare che il registro funzioni in ogni momento nel modo stabilito nell’accordo sulla registrazione.

806 Introdotto dal n. I 1 della LF del 25 set. 2020 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 33; FF 2020 221).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.