807 Abrogé par le ch. I de la LF du 22 déc. 1999, avec effet au 1er juin 2002 (RO 2002 949; FF 1999 4753).
1 La relazione sugli aspetti extrafinanziari fornisce ragguagli sulle questioni ambientali, in particolare sugli obiettivi in materia di emissioni di CO2, sugli aspetti sociali e quelli inerenti al personale, sul rispetto dei diritti dell’uomo e sulla lotta alla corruzione. Contiene inoltre le informazioni necessarie alla comprensione dell’andamento dell’impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell’impatto della sua attività sugli aspetti summenzionati.
2 La relazione contiene in particolare:
3 Se la relazione si basa su standard nazionali, unionali o internazionali, quali in particolare le Linee guida dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), lo standard applicato dev’esservi specificato. Nell’applicare tali standard occorre garantire il pieno rispetto del presente articolo. Se necessario è presentata una relazione aggiuntiva.
4 Se l’impresa controlla, da sola o unitamente ad altre imprese, una o più imprese svizzere o estere, la relazione informa in merito a tutte le imprese.
5 L’impresa che non applica politiche riguardo a uno o più degli aspetti di cui al capoverso 1 fornisce nell’ambito della relazione una spiegazione chiara e articolata del perché di questa scelta.
6 La relazione è redatta in una delle lingue nazionali o in inglese.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.