1 Les associés doivent libérer un apport correspondant au prix d’émission de leurs parts sociales.
2 Les apports libérés ne peuvent pas être restitués.
1 Lo statuto può obbligare i soci a effettuare versamenti suppletivi.
2 Se prevede l’obbligo di effettuare versamenti suppletivi, lo statuto deve stabilire l’importo dei versamenti suppletivi connessi a una quota sociale. Tale importo non può superare il doppio del valore nominale della quota sociale.
3 I soci rispondono soltanto dei versamenti suppletivi connessi alle loro quote sociali.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.