1 Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux sociétés dont les actions sont cotées en bourse.
2 Les autres sociétés peuvent prévoir dans leurs statuts que le présent chapitre est applicable en tout ou partie.
1 L’assemblea generale nomina individualmente i membri del comitato di retribuzione.
2 È eleggibile soltanto chi è membro del consiglio d’amministrazione.
3 Il mandato termina alla fine della successiva assemblea generale ordinaria. È ammessa la rielezione.
4 Se il comitato di retribuzione non è al completo, il consiglio d’amministrazione nomina i membri mancanti per la rimanente durata del mandato. Lo statuto può prevedere altre regole per rimediare a questa lacuna nell’organizzazione.
5 Lo statuto stabilisce i principi relativi alle attribuzioni e alle competenze del comitato di retribuzione.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.