Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

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Art. 702a IV. Droit des membres du conseil d’administration et de la direction de s’exprimer; droit du conseil d’administration de faire des propositions

1 Les membres du conseil d’administration et de la direction qui participent à l’assemblée générale ont le droit de s’exprimer sur les objets portés à l’ordre du jour.

2 Le conseil d’administration peut en outre faire des propositions sur les objets portés à l’ordre du jour.

546 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce) (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

Art. 704 2. Deliberazioni importanti

1 Una deliberazione dell’assemblea generale approvata da almeno due terzi dei voti rappresentati e dalla maggioranza dei valori nominali rappresentati è necessaria per:

1.
la modificazione dello scopo sociale;
2.
la riunione di azioni, sempre che non richieda il consenso di tutti gli azionisti interessati;
3.
l’aumento del capitale con capitale proprio, mediante conferimenti in natura o mediante compensazione con un credito, e la concessione di vantaggi speciali;
4.
la limitazione o soppressione del diritto d’opzione;
5.
l’introduzione di un capitale condizionale, l’introduzione di un margine di variazione del capitale o la creazione di capitale di riserva secondo l’articolo 12 della legge dell’8 novembre 1934548 sulle banche;
6.
la conversione di buoni di partecipazione in azioni;
7.
la limitazione della trasferibilità delle azioni nominative;
8.
l’introduzione di azioni con diritto di voto privilegiato;
9.
il cambiamento della moneta del capitale azionario;
10.
l’introduzione del voto preponderante del presidente nell’assemblea generale;
11.
l’introduzione nello statuto di una disposizione concernente lo svolgimento dell’assemblea generale all’estero;
12.
la revoca della quotazione dei titoli di partecipazione della società;
13.
il trasferimento della sede della società;
14.
l’introduzione nello statuto di una clausola compromissoria;
15.
la rinuncia alla designazione di un rappresentante indipendente in un’assemblea generale virtuale di una società le cui azioni non sono quotate in borsa;
16.
lo scioglimento della società.549

2 Le disposizioni statutarie che prevedono, per talune deliberazioni, una maggioranza superiore a quella prescritta dalla legge possono essere adottate, modificate o abrogate soltanto alla maggioranza prevista.550

3 I titolari di azioni nominative che non abbiano aderito ad una deliberazione concernente la modificazione dello scopo sociale o l’introduzione di azioni con diritto di voto privilegiato non sono vincolati, durante un periodo di sei mesi dalla pubblicazione di questa deliberazione nel «Foglio ufficiale svizzero di commercio», alle limitazioni statutarie della trasferibilità delle azioni.

547 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713).

548 RS 952.0

549 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

550 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.