Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

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Art. 653r b. Destruction d’actions

1 Lorsque, à des fins d’assainissement, le capital-actions est réduit à zéro et simultanément augmenté à nouveau, les droits sociaux de l’actionnaire sont supprimés par la réduction du capital. Les actions émises doivent être détruites.

2 Lors de la réaugmentation du capital-actions, les actionnaires ont un droit de souscription préférentiel qui ne peut pas leur être retiré.

403 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

Art. 653t 2. Basi statutarie

1 Se è introdotto un margine di variazione del capitale, lo statuto deve indicare:

1.
il limite superiore e il limite inferiore di tale margine;
2.
la data in cui scade l’autorizzazione del consiglio d’amministrazione di modificare il capitale azionario;
3.
le restrizioni, gli oneri e le condizioni cui è subordinata l’autorizzazione;
4.
il numero, il valore nominale e la specie delle azioni, come pure i privilegi inerenti a determinate categorie di azioni o buoni di partecipazione;
5.
in caso di vantaggi speciali, il contenuto e il valore degli stessi e il nome dei beneficiari;
6.
ogni limitazione della trasferibilità delle nuove azioni nominative;
7.
ogni limitazione o soppressione del diritto d’opzione o i gravi motivi per i quali il consiglio d’amministrazione può limitare o sopprimere tale diritto, come pure la destinazione dei diritti d’opzione non esercitati o soppressi;
8.
le condizioni per l’esercizio di diritti d’opzione acquistati contrattualmente;
9.
l’autorizzazione concessa al consiglio d’amministrazione di aumentare il capitale con capitale condizionale e le indicazioni di cui all’articolo 653b;
10.
l’autorizzazione concessa al consiglio d’amministrazione di emettere un capitale di partecipazione.

2 Scaduta la durata di validità dell’autorizzazione, il consiglio d’amministrazione abroga le disposizioni statutarie relative al margine di variazione del capitale.

402 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.